È attualmente in atto una presa di coscienza di quelle che potrebbero essere le responsabilità legali connesse all’emergenza sanitaria in corso. Gli stessi Stati Uniti d’America in queste settimane hanno deciso di attivare una commissione d’inchiesta per accertare le responsabilità della pandemia.

Molte iniziative si stanno profilando soprattutto a livello internazionale (es: Stati Uniti, Gran Bretagna e India) contro il governo cinese ed organismi sanitari di tale nazione. Anche in Italia fanno capolino le prime isolate iniziative (es: di un Hotel di Cortina) contro le autorità di Pechino per presunte responsabilità nella diffusione del Covid-19 al di fuori dello stato.

Lo Studio Legale Fantini – Cusinato & Massalin ha costituito un gruppo di studio finalizzato a ricercare e valutare, in modo oggettivo e neutrale, la sussistenza o meno di responsabilità di tutti i soggetti, Enti, Autorità nazionali, internazionali e sovranazionali (OMS-WHO), per non aver agito tempestivamente e nel rispetto delle norme internazionali e per non aver da subito valorizzato l’allarme ad esempio sul contagio del virus da uomo a uomo.

Infatti, il tema non è tanto o non solo quello della tempestività delle comunicazioni all’OMS da parte della Cina, ma la gestione successiva da parte del medesimo Organismo internazionale il quale, stando ai rapporti prodotti in questi mesi, ha in verità elogiato le autorità cinesi per come sarebbero intervenute nel limitare l’epidemia; ma se fosse come afferma l’OMS allora lo “sguardo” circa le responsabilità non può non essere rivolto anche altrove.

Gli approfondimenti condotti dalla Studio Legale Fantini – Cusinato & Massalin hanno investito ed investono una molteplicità di fonti scientifiche, politiche e giuridiche prevalentemente internazionali (cinesi, americane ed inglesi) anche mediante tentativi di contatti diretti con l’OMS; ciò con l’obbiettivo di verificare se le paventate responsabilità siano in tutto o in parte riconducibili alle autorità cinesi, ovvero se le stesse vadano ricercate anche nei confronti di altri Enti.

Temi questi da analizzare, ma che allo stato portano già a ritenere come la catena delle responsabilità di quanto accaduto sia complessa e vada indagata in modo approfondito e non possa essere semplicisticamente attribuita al Paese in cui tutto è iniziato.

Lo Studio Legale sta attendendo documenti (di non agevole acquisizione) da Enti internazionali che potrebbero fare luce su questi passaggi e dunque delineare in modo oggettivo coloro che potranno essere in concreto destinatari di future azioni legali risarcitorie.

L’obbiettivo è di concludere la ricerca per poi passare alle iniziative giudiziali che, a prescindere da chi ne sarà il destinatario, avranno così solide basi documentali e giuridiche con la finalità di richiedere il risarcimento in favore degli imprenditori italiani che hanno subito danni per la forzata chiusura e/o rallentamento dell’attività.

 

Per l’adozione del sequestro conservativo basta che il patrimonio dell’imputato sia attualmente insufficiente.

La Corte di Cassazione, che ha rigettato il ricorso di un imputato, si è pronunciata sul sequestro conservativo richiesto ed ottenuto dallo Studio Legale Tributario Fantini – Cusinato & Massalin nei confronti dei vertici della Banca Popolare di Vicenza attualmente imputati nel procedimento penale pendente avanti il Tribunale di Vicenza. Lo Studio Legale, che assiste un gruppo di imprenditori danneggiati, ha ottenuto un importante risultato tappa fondamentale per assicurare l’effettività di un futuro risarcimento in favore dei propri assistiti.

Come è noto, la misura cautelare può essere adottata in presenza di un preciso pericolo nel senso specificamente indicato dall’art. 316 codice di procedura penale, vale a dire “se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all’Erario dello Stato (…)” (comma 1), oppure “se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato (…)” (comma 2).

Con la sentenza in commento la Corte ha delineato le nozioni di mancanza e di dispersione, chiarendo che «può farsi riferimento alla “mancanza” di garanzie quando sussista la certezza dell’attuale insufficienza del patrimonio del debitore a far fronte interamente all’obbligazione nel suo ammontare presumibilmente accertato. Può parlarsi invece di “dispersione” delle garanzie quando l’atteggiamento assunto dal debitore sia tale da far ipotizzare l’eventualità di un depauperamento di un patrimonio attualmente sufficiente ad assicurare la garanzia. E’ evidente, allora, che in questo caso si debba fare riferimento al comportamento del debitore idoneo a non assicurare l’adempimento dell’obbligazione».

La Corte ha inoltre ricordato che “per l’adozione del sequestro conservativo è sufficiente che vi sia il fondato motivo per ritenere che manchino le garanzie del credito, ossia che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l’adempimento delle obbligazioni di cui all’art. 316, commi 1 e 2, cod. proc. pen., non occorrendo invece che sia simultaneamente configurabile un futuro depauperamento del debitore”.

Così argomentando la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto di aderire all’impostazione dello Studio Fantini – Cusinato & Massalin, accolta dal Tribunale di Vicenza, chiarendo che «punto cruciale nell’individuazione del periculum in mora è (…) il credito nei confronti dell’imputato: pertanto, per l’adozione del sequestro conservativo è sufficiente che vi sia il fondato motivo per ritenere che manchino le garanzie del credito, ossia che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l’adempimento delle obbligazioni di cui all’art. 316, commi 1 e 2, cod. proc. pen., non occorrendo invece che sia simultaneamente configurabile un futuro depauperamento del debitore».

In conclusione lo Studio Legale ha ottenuto l’autorevole conferma dalla Suprema Corte della fondatezza, portata e solidità del sequestro conservativo che assicurerà, in caso di condanna dei soggetti che verranno ritenuti responsabili del dissesto della Banca Popolare di Vicenza, un congruo ristoro dei danni subiti dagli ex soci.

Articolo 15.04.2020 Giornale di Vicenza

Lo studio legale Fantini Cusinato & Massalin ha difeso un assicurato contro una nota compagnia di assicurazioni. Sentenza n. 1966 del 30.09.2019 Tribunale di Vicenza

Il Tribunale di Vicenza accoglie l’azione presentata dallo Studio Fantini – Cusinato & Massalin finalizzata ad ottenere il pagamento dell’indennizzo spettante all’assicurato pari ad oltre 130.000,00 euro; indennità riconosciuta dal Tribunale di Vicenza come integralmente dovuta dalla compagnia di assicurazione.

La particolarità della decisione assunta dal Tribunale riguarda altresì la specifica condanna dell’assicurazione al risarcimento del danno da lite temeraria (art. 96 codice di procedura civile).

Il Tribunale, infatti, ha affermato che pur nella ovvia legittimità del diritto di difesa, nel caso di specie, lo Studio Fantini Cusinato & Massalin è riuscito a dimostrare come la resistenza dell’assicurazione sia stata incauta ed avventata e così con colpa grave, “valendosi di espedienti di dubbia lealtà e correttezza, arrivando persino, ricorrendo all’opera di non meglio identificati ausiliari (presumibilmente investigatori assicurativi) a condizionare ex post la dichiarazione dell’altro conducente, al punto da farne risultare una (solo apparente) ritrattazione”.

La condanna al versamento di € 6.500.00 (simbolica) rappresenta una pronuncia importante tutta tesa a pretendere, sia nel processo che fuori dal processo, il rigoroso rispetto delle regole di correttezza e lealtà.

Una decisione che costituisce un baluardo di giustizia.

Tribunale Vicenza Sentenza n. 1966 del 30.09.2019

Con la Sentenza n. 1486/4/18 del 19.12.2018 la Commissione Tributaria Regionale del Veneto accoglie l’impugnazione presentata dallo Studio Fantini – Cusinato & Massalin avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate ebbe e determinare il reddito sintetico in oltre € 139.000,00 ai sensi dell’articolo 38 comma 4 del DPR 600/1973 e cioè attraverso il cosiddetto “spesometro”. La contribuente vicentina, affidato l’incarico allo Studio, riesce a dimostrare la totale infondatezza della pretesa Erariale attraverso una analitica e dettagliata ricostruzione documentale.

Con la decisione in commento, la CTR del Veneto evidenzia come “in punto ricostruzione sintetica del reddito operata dall’Ufficio si ritiene che le argomentazioni dedotte dall’Agenzia delle Entrate non siano corrette e tali da giustificare la rideterminazione operata e che fondate siano le doglianze dell’appellante laddove lamenta il mancato confronto con i dati documentali offerti in produzione.
La valutazione comparativa sintetica operata dall’Ufficio e la documentazione prodotta dal contribuente porta a ritenere fondate le giustificazioni offerte dalla parte ed in particolare la provenienza da redditi diversi da quelli ipoteticamente formatesi nell’anno di imposta preso in considerazione.
La analitica ricostruzione offerta risulta così pienamente convincente e, d’altra parte, l’Ufficio nelle proprie deduzioni sembra omettere la rivalutazione proprio degli elementi aggiuntivi forniti dalla contribuente.”
La cartella nel frattempo emessa verrà integralmente sgravata.

CTR Veneto n. 1486-4-18