La Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza con sentenza n. 798/16 depositata il 20.07.2016 accoglie il ricorso dello Studio Legale & Tributario Fantini – Cusinato che ha difeso una impresa di costruzioni in crisi.

La pregevole sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza offre lo spunto per esaminare due rilevanti questioni pratiche attinenti gli accertamenti fondati sugli studi di settore, vale a dire il significato da attribuire al presupposto delle «gravi incongruenze» e la possibilità di argomentarne l’insussistenza invocando la congiuntura economica sfavorevole.
E’ il caso affrontato e risolto positivamente dallo Studio Legale Fantini – Cusinato che, nell’interesse di una importante impresa di costruzioni dell’Alto Vicentino, ha dimostrato come la grave situazione economica che ha colpito il settore immobiliare, e dunque anche la società contribuente, non doveva portare all’ utilizzazione degli Studi di Settore in sede di accertamento fiscale.
Tale illegittimità è stata accertata dal Giudice Tributario che ha annullato l’avviso di accertamento, condannando l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di causa.

Scarica l’articolo: Il Giornale di Vicenza del 01.10.2016- “Impresa in crisi ha sconfitto il Fisco”

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 13550 depositata il 01.07.2016 accoglie l’impostazione difensiva dello Studio Legale & Tributario Fantini – Cusinato che ha difeso un contribuente nei confronti dell’Agenzia delle Entrate

Non decade dall’agevolazione “prima casa” il contribuente che, prima del decorso di cinque anni dall’acquisto, venda la casa acquistata con il beneficio fiscale e che, nell’anno successivo alla vendita, si costruisca una nuova “prima casa”.

La tesi si giustifica per l’intento di non voler creare disparità di trattamento tra il caso di chi effettua il reinvestimento del ricavato dalla vendita di una abitazione acquistando la titolarità di un’altra “abitazione principale” mediante un’attività negoziale e il caso di chi invece vi provvede direttamente mediante un’attività “materiale”, e cioè costruendo la casa su un terreno di sua proprietà (non rileva che l’area sia acquistata prima o dopo la vendita né rileva che si tratti di un acquisto a titolo oneroso o di un acquisto a titolo gratuito).

La Suprema Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso dello Studio Fantini – Cusinato, ha ritenuto soddisfatto l’onere di legge laddove il contribuente, entro un anno dall’alienazione del primo immobile per il quale ne aveva fruito, abbia a realizzare su un proprio terreno un fabbricato, dando poi concreta attuazione al proposito di adibirvi effettivamente la propria abitazione principale.

La Cassazione ha dunque annullato i provvedimenti impositivi emessi dell’Agenzia delle Entrate la quale è stata condannata alla refusione delle spese legali.

 

Pubblicato in: “Edilizia e Territorio” – Quotidiano del Sole 24 Ore del 04.07.2016